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I visti per l' Italia

Ultimo Aggiornamento: 05/11/2013 18:45
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05/11/2013 18:45
 
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Quanti tipi di visti esistono?

In termini generali, possiamo distinguere i visti in due grandi categorie, determinate dalla durata del visto:

Visti di breve durata, previsti per soggiorni fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, calcolato a partire dalla data di primo ingresso nello spazio Schengen.

Sono i visti Schengen uniformi (VSU) e i visti a territorialità limitata (VTL). I visti uniformi sono validi per l’intero territorio degli Stati Schengen; i visti a territorialità limitata, rilasciati solo in via eccezionale, sono validi per il territorio di uno o più Stati membri ma non per tutti;
Visti di lunga durata, cioè sempre superiore a 90 giorni. Sono i visti nazionali (VN). I visti nazionali consentono l’ingresso per lungo soggiorno solo nel territorio dello Stato che li ha rilasciati e di circolare, anche in attesa del Permesso di soggiorno, all’interno dello Spazio Schengen fino a un massimo di 90 giorni.

Il visto Schengen uniforme è un visto di tipo C, il visto nazionale è un visto di tipo D.

I visti per breve soggiorno possono essere rilasciati per motivi di: affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto e turismo.

I visti per lungo soggiorno possono essere rilasciati solo per: adozione, cure mediche, motivi diplomatici, familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro.

I visti di tipo A (anch’essi di breve durata) sono visti per transito aeroportuale, che devono essere richiesti solo dai cittadini di alcuni Paesi.


Dove si presenta la domanda di visto e chi la deve presentare?

La competenza al rilascio dei visti emessi dall’Italia, spetta alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del luogo di residenza abituale o di origine dello straniero, che è la sola responsabile dell’accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l’ottenimento del visto.

Nel caso di visto uniforme Schengen (sia per transito che per breve soggiorno), se l’Italia non costituisce la meta unica o principale del viaggio, il visto va richiesto alla Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese Schengen che costituisce la destinazione principale del viaggio.

Quando non si può stabilire la destinazione principale del viaggio (per esempio in caso di viaggio con varie tappe in diversi Paesi Schengen), competente al rilascio del visto è la Rappresentanza dello stato Schengen di primo ingresso.

Se lo Stato Schengen di destinazione non ha una sua Rappresentanza diplomatico-consolare nel Paese di residenza dello straniero, il visto Schengen può essere rilasciato dalla Rappresentanza di un altro Stato Schengen che eventualmente lo rappresenti.

Per il rilascio di un visto nazionale, competente è la Rappresentanza dello Stato Schengen che sarà la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.

Non sono previsti accordi di rappresentanza per il rilascio dei visti nazionali.

La domanda di visto deve essere presentata personalmente dal cittadino straniero all’ufficio consolare competente, di norma previo appuntamento.


Che documenti servono per richiedere il visto?

Collegandosi al database visti, un cittadino straniero può ottenere, in base alla propria nazionalità, residenza e tipologia di visto richiesto, delle informazioni generali sui documenti necessari per presentare la domanda di visto di suo interesse. Occorre cliccare sulla domanda “Lei ha bisogno del visto” e poi compilare i campi di Nazionalità, Residenza, Durata soggiorno e Motivo visto.

La lista di documenti e requisiti che viene visualizzata riveste carattere indicativo e non esaustivo, dato che l’ufficio visti dell’Ambasciata o Consolato competente può sempre richiedere, salvo poche eccezioni, documentazione aggiuntiva.


Quanto costa il visto?

I diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto (espressi in Euro) sono:

Tariffe per tutte le tipologie di visto Schengen uniforme: € 60
Visto collettivo (tipi A e C): € 60 + 1 per persona
Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D): € 116
Tali diritti sono riscossi nella moneta nazionale del Paese in cui è stata presentata la domanda di visto. I visti per studio, per titolari di passaporti diplomatici o di servizio, e per familiari di cittadini UE sono gratuiti.


Tempi di trattazione delle domande di visto

La decisione su una domanda di visto Schengen uniforme è presa entro 15 giorni di calendario dalla data della presentazione della domanda, che deve essere ricevibile, cioè essere presentata entro i termini previsti (non prima di tre mesi dall’inizio del viaggio previsto) e completa in tutte le sue parti. Devono inoltre essere stati riscossi i diritti per i visti.

Detti termini possono essere prorogati fino a un massimo di 60 giorni di calendario, quando occorra ad esempio un ulteriore esame della domanda o risultano necessari documenti supplementari.

Il termine massimo per il rilascio di un visto nazionale (o di notifica del provvedimento di diniego) è di 90 giorni dalla richiesta, come stabilito dalla legge italiana in materia di immigrazione.

I tempi di trattazione della domanda di un visto nazionale possono variare in:

30 giorni nei casi di visti: per lavoro subordinato, familiare al seguito e ricongiungimento familiare.
120 giorni nel caso di visto per lavoro autonomo.
In caso di dubbi sull’autenticità dei documenti presentati, l’ufficio visti deve fare tutti i controlli e le verifiche che ritiene necessari. Questo potrebbe richiedere tempi più lunghi rispetto a quelli stabiliti dalla legge. In questi casi, gli uffici visti possono interrompere il computo dei termini, dandone comunicazione al cittadino straniero, nell’attesa dell’esito degli accertamenti.


Differenza tra durata del visto e validità del visto

In ogni visto di ingresso sono espressi due valori temporali:

durata: periodo effettivo di soggiorno massimo consentito;
validità: tempo all’interno del quale il visto può essere fruito per la sua durata.
La validità di un visto è generalmente maggiore della sua durata. La validità stabilisce a partire da quale e fino a quale giorno il visto può essere fruito. Il visto scade l’ultimo giorno indicato dalla validità ed entro tale data lo straniero è tenuto a lasciare lo spazio Schengen.


Numero di ingressi consentiti da un visto

Il visto Schengen uniforme può essere rilasciato per uno, due o molteplici ingressi, mentre il visto nazionale sarà sempre rilasciato con ingressi multipli.

Il numero di ingressi è indicato sul visto, scrivendo 01 o 02 nel caso di uno o due ingressi, e l’abbreviazione MULT nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi.

Quando gli ingressi sono più di uno, il titolare del visto è autorizzato a soggiornare per un periodo o somma di periodi la cui durata totale non sia superiore al periodo di soggiorno concesso dal visto a decorrere dalla data del primo ingresso in area Schengen.

Solo con riferimento al visto Schengen uniforme e solo in casi eccezionali, è inoltre prevista la possibilità di rilascio di un visto per ingressi multipli con un periodo di validità compreso tra sei mesi e cinque anni. Devono comunque ricorrere le condizioni riportate all’art. 24, comma 2 del Codice dei visti.


Si può prorogare il visto in Italia?

Lo straniero in possesso di un visto per breve soggiorno (visto uniforme Schengen) non ha alcuna possibilità di prorogare il suo soggiorno per un periodo di tempo superiore alla durata del soggiorno prevista dal visto, salvo nei casi di assoluta e comprovata impossibilità di uscita.

Questi casi possono essere dovuti a motivi di forza maggiore (ad esempio, modifica dell'orario di un volo aereo per cattive condizioni meteorologiche o sciopero), ragioni umanitarie (ad esempio, ricovero ospedaliero o malattia grave ed improvvisa che comporti incapacità di viaggiare) o ragioni personali serie (ad esempio, nel caso in cui un cittadino straniero sia entrato in uno degli Stati membri per andare a prendere un familiare che è stato operato e il ricoverato abbia una ricaduta che gli impedisce di lasciare l'ospedale entro i termini previsti).

In questi casi, l’autorità che valuta la situazione e decide se prorogare o meno il soggiorno sul territorio italiano è la Questura di zona.

In caso di visto nazionale, si ricorda che il visto costituisce l’autorizzazione all’ingresso enl territorio italiano. Una volta attraversata la frontiera esterna il visto esaurisce la sua funzione. Il soggiorno legale sul territorio italiano sarà dimostrato dal possesso del Permesso di Soggiorno, rilasciato per il motivo e la durata indicati nel visto.


Esiste un diritto al rilascio del visto?

A parte alcune particolari eccezioni, ad esempio la coesione familiare, considerato un diritto costituzionale e soggettivo, non vi è alcun diritto da parte del cittadino straniero all’ottenimento del visto. Al cittadino straniero è riconosciuto tutt’al più un interesse legittimo.

È per questo che il possesso del visto non garantisce l’ingresso automatico in Italia o nello spazio Schengen del cittadino straniero, che potrà sempre essere respinto dalle autorità di frontiera.


Diniego di un visto

Tutte le domande di visto ammissibili devono prevedere, a conclusione della valutazione, un provvedimento: il rilascio del visto o il diniego.

Il provvedimento di diniego deve essere scritto e motivato. Deve essere scritto in italiano e in una lingua comprensibile dal cittadino straniero.

La decisione di diniego di un visto Schengen e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante un modulo uniforme, di cui all’allegato VI del Codice dei visti.

Nel provvedimento sono riportati i riferimenti normativi, le modalità e i termini per presentare ricorso.

Il richiedente straniero può infatti presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego.

Solo nel caso di diniego di visto nazionale per ricongiungimento familiare o familiare al seguito il cittadino straniero può ricorrere, senza limiti di tempo, al Tribunale Ordinario.

Un diniego di visto non comporta il diniego automatico di una nuova domanda. La nuova domanda sarà valutata sulla base di tutte le informazioni disponibili.


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